Viene definito Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minaccia alla salute o alla sicurezza durante la normale attività lavorativa. La Comunità Europea, al fine di uniformare e armonizzare le legislazioni degli stati membri in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha emanato due direttive relative ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): – La Direttiva Europea 89/626/CE del 29. 12. 89 recepita e attuata da tutti i governi degli Stati membri in attuazione alle disposizioni relative alla valutazione del rischio, individuazione e utilizzo di adeguati DPI. – La Direttiva Europea 89/686/CE del 29. 12. 89 recepita dal D.Lgs 475/92 (Governo Italiano) e da tutti i governi degli Stati membri in attuazione alle disposizioni relative alla progettazione, produzione e valori prestazionali dei DPI. Ricordiamo che per lavoratore si intende qualsiasi operatore e non solo i lavoratori dipendenti.
Il D.Lgs. n. 81/08 all'articolo 76 indica le caratteristiche che devono avere i DPI per poter essere utilizzati. I DPI devono:
I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio:
I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali.
Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è da sostituire. Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte del lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più idoneo. Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito quando l'operatore nota una particolare difficoltà nella respirazione; un occhiale invece deve essere sostituito quando l'operatore rileva una non più perfetta nitidezza delle immagini. Al fine di evitare l'insorgere di problemi per il lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a sostituire con una certa frequenza i DPI.
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
Il datore di lavoro:
In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
Analizziamo ora la normativa che più direttamente ci riguarda, ossia quella relativa agli indumenti ad alta visibilità e relativi metodi di prova e requisiti.
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 20471 (edizione marzo 2013) e tiene conto delle correzioni introdotte il 29 maggio 2013. La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.
Il 12 settembre 2013, è entrata in vigore la UNI EN ISO 20471:2013 che ha sostituito la UNI EN 471:2004.
La nuova norma Indumenti ad alta visibilità - metodi di prova e requisiti:
Secondo la norma EN ISO 20471:2013 il pittogramma riporta solo il gilet.
A fianco del pittogramma è riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento.