Che cosa è un DPI

Viene definito Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minaccia alla salute o alla sicurezza durante la normale attività lavorativa. La Comunità Europea, al fine di uniformare e armonizzare le legislazioni degli stati membri in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha emanato due direttive relative ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): – La Direttiva Europea 89/626/CE del 29. 12. 89 recepita e attuata da tutti i governi degli Stati membri in attuazione alle disposizioni relative alla valutazione del rischio, individuazione e utilizzo di adeguati DPI. – La Direttiva Europea 89/686/CE del 29. 12. 89 recepita dal D.Lgs 475/92 (Governo Italiano) e da tutti i governi degli Stati membri in attuazione alle disposizioni relative alla progettazione, produzione e valori prestazionali dei DPI. Ricordiamo che per lavoratore si intende qualsiasi operatore e non solo i lavoratori dipendenti.

Il D.Lgs. n. 81/08 all'articolo 76 indica le caratteristiche che devono avere i DPI per poter essere utilizzati. I DPI devono:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé un rischio maggiore
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
  • essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
  • poter essere adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità
  • essere in possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza, cioé essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (marcatura CE) e sue successive modificazioni

I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio:

  1. I categoria: dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi - autocertificati dal produttore
  2. II categoria: tutti quelli non rientranti nelle altre due categorie - rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato
  3. III categoria: dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione

I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali.

Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è da sostituire. Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte del lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più idoneo. Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito quando l'operatore nota una particolare difficoltà nella respirazione; un occhiale invece deve essere sostituito quando l'operatore rileva una non più perfetta nitidezza delle immagini. Al fine di evitare l'insorgere di problemi per il lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a sostituire con una certa frequenza i DPI.

Obblighi del datore di lavoro per il corretto utilizzo

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

  • entità del rischio;
  • frequenza dell'esposizione al pericolo;
  • caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  • prestazioni del DPI.

Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

Il datore di lavoro:

  • mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
  • provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  • fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  • destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  • informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  • rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
  • stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  • assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

  • per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
  • per i dispositivi di protezione dell'udito.

Analizziamo ora la normativa che più direttamente ci riguarda, ossia quella relativa agli indumenti ad alta visibilità e relativi metodi di prova e requisiti.

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 20471 (edizione marzo 2013) e tiene conto delle correzioni introdotte il 29 maggio 2013. La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.

Norma UNI EN ISO 20471

Il 12 settembre 2013, è entrata in vigore la UNI EN ISO 20471:2013 che ha sostituito la UNI EN 471:2004.

La nuova norma Indumenti ad alta visibilità - metodi di prova e requisiti:

  • elimina la distinzione tra uso professionale e non professionale
  • ha per oggetto l'analisi e la valutazione dei rischi per la scelta degli indumenti ad alta visibilità appropriati a situazioni ad alto rischio
  • mantine il sistema di raggruppamento in tre classi per gli indumenti basato sulle aree minime di materiali ad alta visibilità: fluorescente e riflettente
  • esclude le bretelle poichè non possono essere certificate come conformi ai requisiti
  • esclude dal calcolo dell'area minima richiesta l'area coperta da simboli, loghi o scritte
  • prevede che il materiale di fondo (fluorescente) deve circondare tutte le parti rilevanti (torace, braccia e gambe) con una larghezza minima di 50 mm; sono previste interruzioni per motivi tecnici (es. cerniere)
  • le bande possono avere una inclinazione massima di 20°
  • i materiali utilizzati sui capi devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa
  • dispone che a fianco del pittogramma deve essere riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento
  • dispone che nelle informazioni per l'utilizzatore deve essere dichiarato il numero massimo di cicli di lavaggio
  • le bande devono essere posizionate ad almeno 50 mm. di distanza l'una dall'altra e ad almeno 50 mm. di distanza dall'orlo del capo
pittogramma gilet en iso 20471

Secondo la norma EN ISO 20471:2013 il pittogramma riporta solo il gilet.

A fianco del pittogramma è riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento.

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